La ripartizione del rimborso proveniente dall'assicurazione stipulata per il proprio condominio è uno degli argomenti maggiormente soggetti a controversia nell'ambito della vita condominiale. Tuttavia, la soluzione a tale quesito è estremamente semplice: basta fare soltanto un po' di chiarezza sull'argomento.
Se l'assemblea condominiale ha stabilito l'effettiva necessità di stipulare un'assicurazione per lo stabile anche se, di fatto, la polizza assicurativa per il condominio non è obbligatoria in termini di legge, è compito di tutti gli abitanti dell'edificio versare la propria somma proveniente dalla divisione dei costi relativi alla polizza assicurativa. Può capitare, però, di constatare che alcuni condomini decidono di non partecipare alla divisione dei costi per assicurare l'edificio. In questi casi, dunque, cosa succederebbe se si rendesse necessario un intervento ad una parte comune dello stabile?
La soluzione è molto semplice ma, il più delle volte, non viene presa in considerazione, generando così tutta una serie di inutili e inopportune controversie tra condomini: coloro che hanno aderito alla divisione delle spese per l'assicurazione condominiale non avranno alcun problema in termini di rimborso dei costi sostenuti in quanto coperti da assicurazione, mentre i condomini che hanno rifiutato la divisione delle spese assicurative saranno costretti a sostenere di tasca propria i costi relativi ad ogni eventuale intervento.
L'assicurazione di condominio, infatti, prevede la ripartizione del rimborso per le spese relative agli interventi condominiali preventivati in sede di stipula della polizza assicurativa. Da questo rimborso saranno esclusi, dunque, tutti coloro che eventualmente non avranno aderito alla ripartizione delle spese assicurative preferendo procedere separatamente. Tutte queste informazioni vengono comunque esplicitamente descritte sul contratto di assicurazione, sul quale deve essere riportata ogni singola modalità di ripartizione del rimborso (ad esempio, se la polizza viene pagata in parti uguali da tutti i condomini aderenti alla ripartizione delle spese, questi saranno rimborsati in egual misura).
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