La nuova riforma del condominio, in vigore dal 18/06/2013, stabilisce ai sensi dell'art. 1129, primo comma, c.c., che la nomina dell'amministratore è obbligatoria nella circostanza in cui i condomini siano più di 8, tenendo conto del numero dei proprietari e non degli alloggi. La nomina del'amministratore di condominio avviene per maggioranza dei condomini intervenuti in assemblea in una percentuale di rappresentazione come minimo pari al 50% del valore dell'edificio in millesimi.
Nella circostanza in cui i condomini siano in numero maggiore di 8, se l'assemblea non provvede alla nomina di un amministratore, dietro ricorso al tribunale competente per territorio di uno o più condomini o in alternativa dell'ultimo amministratore di condominio in carica, l'incarico della nomina passa all'autorità giudiziaria che deciderà in sede camerale.
Per quanto riguarda gli edifici con un numero di condomini compreso fra 4 ed 8, non è possibile presentare ricorso per la nomina giudiziale perché è possibile autogestirsi con regole codificate. Chi rinuncia o non intende svolgere l'incarico deve nominare un sostituto per il periodo di competenza.
Il mandato di un amministratore di condominio ha durata di un anno. Alla scadenza, spetta all'assemblea convocata dall'amministratore optare per la conferma o per la revoca ai sensi dell'art. 1135 n. 1 C.C.
Gli obblighi dell'amministratore di condominio sono:
- applicazione delle delibere dell'assemblea;
- osservanza del regolamento condominio;
- tutela della parti comuni;
- tenuta della documentazione;
- riscossione delle spese di condominio e conseguente reinvestimento per il miglioramento del suo funzionamento;
- esecuzione degli adempimenti fiscali per pagare fornitori e custodi;
- disciplina dell'utilizzo delle parti comuni e redazione del rendiconto annuale.
Infine, per la tutela condominio, l'amministratore deve obbligatoriamente aprire un conto corrente condominiale e, nell'eventualità, attivare un sito web che permetta ai condomini di prendere visione dei vari movimenti.
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