Si stima che, attualmente, in Italia siano ben oltre 185mila i procedimenti accolti (più tutti quelli che sono stati, per le cause più varie, rigettate), ma la questione ancor più grave è un’altra: da uno studio effettuato, si conta che soltanto otto procedimenti su cento si concludano con sentenza finale del giudice.
Otto su cento significa che i restanti 92 si estinguono solitamente tramite accordi privati posti in essere dopo l’avvio delle procedure legali di recupero del credito con un inutile carico di lavoro a danno dell’autorità giudiziaria competente. Ora il limite al decreto ingiuntivo si è ridotto a 120 giorni, con un notevole aumento dell’interesse dell’amministratore stesso a non dover rispondere della morosità di altri soggetti a lui estranei.
La riforma novella l’art.63 delle disposizioni attuative del codice civile, che rende attuale il disposto dell’art.1130 codice civile, primo comma, il quale impone all’amministratore di
“riscuotere i contributi […] per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni”.
C'è da fare un'ultima annotazione non priva di importanza: contro chi dovrà essere presentata la domanda di pagamento? Sembrerebbe scontato rispondere “verso il condomino moroso”, eppure la soluzione non è sempre così semplice. La condizione di condomino e inquilino, infatti, non è la stessa.
Per quanto l’inquilino, infatti (in assenza di patto contrario) sia obbligato al pagamento legale di alcune spese condominiali, non sarà in grado di essere legittimato passivamente in caso di procedimento per il recupero del credito. Questo perché l’unico e solo legittimato passivo, in questo caso, è il proprietario moroso dell'appartamento e non chi "appare" condomino quando, in realtà, sfrtta l'appartamento esclusivamente a scopo abitativo a fronte di un canone di locazione.
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