Nessuna disposizione di legge obbliga i condomini a sottoscrivere una polizza assicurativa per il proprio edificio. Nel vigente Codice Civile italiano, infatti, non è presente una norma specificamente rivolta alla stipula di contratti assicurativi che garantiscano allo stabile una protezione da danni causati e subiti dallo stesso. Solo nel caso in cui vi sia l'erogazione di un mutuo è prevista un'eccezione che riguarda l'esplicita richiesta di assicurazione condominiale da parte della banca di riferimento (contestualmente o prima dell'erogazione del mutuo).
Ad ogni modo, è sempre fortemente consigliabile tutelare il proprio condominio attraverso un'apposita polizza assicurativa per porre rimedio a banali ma frequenti incidenti capaci di generare risvolti nei confronti della salute delle eventuali vittime così come in quella del proprio portafoglio.
L'assicurazione condominiale può essere sottoscritta dai condomini conseguentemente a una delibera assembleare favorevole con diverso quorum a seconda della tipologia di convocazione: nella prima convocazione sarà sufficiente la maggioranza semplice, mentre nell'eventuale seconda sarà sufficiente il consenso di un terzo dei partecipanti. A consenso ottenuto, sarà dovere dell'amministratore di condominio stipulare la miglior polizza possibile per tutelare l'edificio.
Tuttavia, bisogna distinguere tra polizza base e polizza globale dei fabbricati: la prima viene stipulata su accordo in sede di assemblea, mentre la seconda può essere posta in essere dall'amministratore di condominio anche senza alcun consenso da parte dell'assemblea. In assenza di aggiunte di specifiche clausole volte ad aumentare la protezione garantita dalla compagnia assicurativa, è da intendersi stipulata la tipologia base di copertura economica per le parti comuni dell'edificio (danni allo stabile). Le assicurazioni condominiali non prevedono un minimo di tipologie di danni da coprire, pertanto la scelta delle clausole da inserire, eliminare o modificare è a discrezione delle parti.
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