L'assicurazione condominiale – propriamente detta polizza globale fabbricati – essendo una polizza stipulata al fine di proteggere l'intero condominio dai danni subiti da condomini o da terze persone per quanto riguarda le parti comuni dell'edificio, chiama in causa tutti i condomini e, di conseguenza, le relative spese devono essere equamente ripartite tra essi. Pertanto, occorre tener presente alcune direttive sulle modalità di ripartizione di tali spese.
Generalmente, la ripartizione delle spese riguardanti l'assicurazione de condominio deve seguire la regola dei “millesimi” di proprietà. In questo senso, dunque, i costi della polizza assicurativa devono fare riferimento alla ripartizione delle spese condominiali sulla base dei millesimi indicata nell'articolo 1123, comma primo, del codice civile. Il riferimento, sostanzialmente, è alle cosiddette “tabelle millesimali”, le quali indicano le quote di proprietà riferite ai singoli condomini e deducibili dal rapporto tra il valore di ciascun immobile e il valore dell'intero edificio.
Per quanto riguarda la ripartizione delle spese per l'assicurazione condominiale in presenza di un rapporto locatizio, seguendo il comma primo dell'articolo 9 della legge 392/78 queste devono essere a carico del proprietario e non del conduttore (l'inquilino), salvo diverso accordo tra le parti.
Sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all’ordinaria manutenzione dell’ascensore, alla fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell’aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni.
Secondo l'interpretazione del suddetto articolo (quindi non in presenza di un dato univoco) emerge, infatti, che le spese per la polizza assicurativa riguardano un servizio reso in ragione della conservazione dell'edificio e non in riferimento all'uso delle parti condominiali.
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